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STATUTO

Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale

 

Art. 1 – Denominazione e Durata

L’Associazione, denominata "Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve “ADVPS – ONLUS, ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme previste dal presente statuto.

Essa è retta dal presente Statuto che, ispirandosi per la definizione delle azioni associative al dettato ed ai principi del del Dec. Lgs. n.460 del 4/12/1997 e modifiche successive, le consente di essere considerata Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha la sua sede nazionale in Roma.

Essa può trasferire la sede in altra città nonché istituire sedi operative, sedi secondarie, uffici e sportelli, delegazioni e sezioni territoriali su tutto il territorio nazionale ed all’estero.

Art. 3 – Organizzazione sul territorio   

Le strutture periferiche a livello regionale e a livello provinciale, sono dotate di propria autonomia amministrativa, in virtù delle quali rispondono in proprio delle obbligazioni assunte verso terzi.

Nella loro azione agiscono in conformità alla linea d’indirizzo impressa alla associazione dall’assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo, ciascuno per le proprie attribuzioni statutarie nonché in conformità dei programmi, degli scopi associativi e delle delibere che tali organismi adottano.

In ogni caso, sono sempre subordinati al Consiglio Direttivo Nazionale che, oltre a tracciare le linee generali rispetto alle iniziative anche concrete da intraprendere, delibera, promuove e ne coordina le attività.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il diritto di eseguire o di far eseguire verifiche contabili ed amministrative presso le sedi e le strutture periferiche che, su richiesta, devono provvedere a rimettere al Consiglio Direttivo la documentazione contabile e amministrativa.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo ordinare lo scioglimento degli organi amministrativi delle strutture regionali e provinciali con provvedimento motivato.

Le strutture periferiche hanno l’obbligo di dotarsi di proprio statuto da predisporre in conformità del Regolamento vigente, secondo il modello annesso al Regolamento medesimo e non hanno facoltà di modificarlo.

Per il caso di modifica dello statuto o di omessa adozione dello statuto, nonché per il caso di violazioni del presente statuto o di compimento di azioni dannose per la compagine associativa, anche solo per la propria immagine, il Consiglio Direttivo -salvo lo scioglimento degli organismi delle strutture regionali e provinciali- in via cautelare e provvisoria può disporre la gestione straordinaria degli organismi territoriali e dei relativi organi interni, avocando a sé le relative attribuzioni e nominare, al fine dello scioglimento e della ricostituzione, un commissario straordinario.

Art. 4 – Oggetto e scopo

L’Associazione, che è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di utilità sociale, sia a livello nazionale che internazionale, nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria (settore 1).

Il suo scopo principale è quello di diffondere i valori della solidarietà e, in modo particolare, quella indirizzata a “donare parte di noi stessi” per sopperire alle croniche carenze di cellule, tessuti ed organi che, spesso, sono indispensabili per la sopravvivenza fisica di quei malati per i quali non sono sufficienti le normali cure medico-chirurgiche.

L’Associazione, di fatto, intende sostenere e coadiuvare le Istituzioni che si occupano della salute pubblica oltre che favorendo il reperimento e la raccolta di questi beni così delicati ed indispensabili anche intervenendo sui problemi socio-psico-sanitari dei pazienti, dei loro parenti e degli stessi donatori.

Inoltre, all’insegna del motto: “il donare parte di sé è, soprattutto, donare a sé stessi”, l’Associazione, non volendo limitare la sua azione al solo “volontariato di servizio”, pur impegnandosi a diffondere la cultura del donare, intende affiancare, impegnando le sue energie e le sue potenzialità, quanti già si occupano della formazione e della ricerca scientifica nel settore della medicina legato alle donazioni di cellule, tessuti ed organi.

Art. 5 – Attività

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nell’articolo 4 di questo Statuto, l’Associazione può stabilire rapporti, anche convenzionali, nell’ambito nazionale ed internazionale, con altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati, Istituzioni ed Autorità, con il mondo dell’Industria, con privati cittadini e con l’opinione pubblica in genere nonché partecipare a progetti e bandi. Nell’attuazione dei propri o nell’aderire a progetti altrui, può instaurare, in reciprocità, rapporti di collaborazione e/o affiliazione con associazioni terze e con tutte le figure giuridiche che, riconoscendosi nello spirito e nei suoi fini istituzionali, ne possano garantire la riuscita.

Nel perseguire il suo obiettivo primario, di stimolare e favorire la donazione spontanea, gratuita ed organizzata, soprattutto di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo, l’Associazione, oltre a svolgere ogni possibile forma di proselitismo tra quanti sono in grado di donare, si adopererà affinché i donatori possano effettuare il loro encomiabile gesto nelle migliori delle condizioni: favorendone gli spostamenti, garantendo le eventuali agevolazioni previste dalla legge e controllando che i prelievi vengano effettuati conformemente alle attuali concezioni della qualità. Sotto il profilo organizzativo, opererà a stretto contatto con gli Enti che si occupano di questo settore dell’assistenza medica e si metterà a loro disposizione nel caso si debba far fronte ad emergenze o vi sia la necessità di reperire donatori con gruppi sanguigni rari.

Nei confronti dei beneficiari dei servizi offerti e dei loro familiari, qualora richiesto, l’Associazione si adopererà per sopperire anche alle ulteriori necessità connesse alla situazione di disagio che questi stanno vivendo.  Verrà fornita assistenza patronale e, se necessario, assistenza psicologica, nonché, quando possibile, un sostegno economico e/o logistico, per i meno abbienti.

Nel promuovere la “cultura della solidarietà”, l’Associazione si adopererà per organizzare e/o favorire la realizzazione di iniziative atte a “fare cultura” quali campagne di informazione e sensibilizzazione ed a creare momenti di riflessione e di dialogo con ogni potenziale donatore, con il mondo scientifico e con le altre Istituzioni che si occupano delle problematiche connesse alla donazione di cellule, tessuti ed organi. A tal scopo, oltre ad organizzare convegni, seminari e dibattiti e qualsiasi altra occasione di incontro, potrà produrre: pubblicazioni e materiale cine-audio-visivo, a carattere divulgativo ed educativo.

In merito alla promozione e realizzazione di progetti di assistenza socio-psico-sanitaria rivolti a coloro che si trovino ad affrontare situazioni o condizioni di disagio, causati dal difficoltoso reperimento di componenti ematici e midollari, di tessuti e di organi, l’Associazione intende:

  • studiare, promuovere, organizzare e gestire servizi, sussidiari o complementari a quelli istituzionali, quali: assistenza sociale, socio-sanitaria, e psicologica;
  • realizzare corsi di aggiornamento e qualificazione,  per gli operatori del settore, indirizzati, in modo particolare, a qualificare quanti intendono dedicarsi alla diffusione della cultura del donare.

Nel sostenere la ricerca scientifica, limitatamente al campo di sua pertinenza, sia nel campo biomedico, clinico e farmaceutico sia negli studi formativi in campo etico e bioetico, potrà farsi parte in causa nel reperimento di fondi da devolvere a favore di specifici progetti ed istituire borse e premi di studio e/o operosità. Si adopererà, infine, nel sostenere qualsiasi iniziativa intesa a migliorare l’efficacia e l’efficienza nella raccolta, nel trattamento, nella conservazione e nell’utilizzo di emoderivati, tessuti ed organi.

Infine, per garantire, tra i donatori, la necessaria coesione e lo spirito di appartenenza e per consolidare il legame nei confronti degli assistiti che maggiormente necessitano di aiuto, l’Associazione potrà dedicarsi anche alla realizzazione di momenti ludico-ricreativi quali: spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni ed intrattenimenti nonché gite, viaggi e soggiorni vacanza.

L’Associazione, occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, può promuove iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del Dec. Lgs. n. 460/97 e delle vigenti leggi in materia.

Non verranno svolte attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione, che basa la sua esistenza sulla encomiabile disponibilità dei donatori e le prestazioni  di associati e volontari che, gratuitamente e volontariamente, offrono le proprie competenze ed abilità professionali, può usufruire di prestazioni di lavoratori dipendenti, collaborazioni di carattere coordinato e/o a progetto e prestazioni di lavoro autonomo di terzi, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’Associazione e al  raggiungimento degli scopi associativi, nel rispetto dei limiti previsti dal Dec. Lgs 460/1997.

Per il raggiungimento dei fini associativi, l’Associazione potrà svolgere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da lasciti e donazioni, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

In particolare, per il raggiungimento dei fini sociali, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • quota di iscrizione degli associati ed eventuali ulteriori versamenti  effettuati dai fondatori originari;
  • quote associative annue;
  • contributi di gestione;
  • redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • introiti realizzati nello svolgimento dell’attività istituzionale;
  • introiti realizzati nello svolgimento delle attività direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a quelle istituzionali, previste dallo Statuto;
  • redditi derivanti da attività occasionali per la raccolta pubblica di fondi anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • contributi a fondo perduto da privati, società ed Enti pubblici e privati;
  • contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • convenzioni con privati ed Enti pubblici di cui all’Art. 2 del Dec. Lgs. n. 460/97.

I beni mobili ed immobili di proprietà degli associati o di terzi dati in uso all’Associazione si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato.

Art. 7 - I Soci

Possono aderire all’Associazione, con uguali diritti e senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia, siano essi residenti o non residenti in Italia, tutti i soggetti interessati, purché condividano sia le finalità istituzionali che gli scopi associativi. Questa possibilità è estesa anche ad altre Associazioni, ad Enti Pubblici e privati, società e qualsiasi tipo di persona giuridica, purché dimostrino di poter contribuire, sostenendolo fattivamente, al conseguimento degli obiettivi dell’Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda, al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione:

  • di condividere  i principi ispiratori e le finalità associative;
  • di aver preso visione dello statuto;
  • di osservare le norme in esso contenute e quelle dei regolamenti che saranno approvati dal Consiglio Direttivo.

Se la richiesta è presentata da un ente collettivo, dovrà essere allegata copia della relativa delibera indicante anche la persona fisica delegata a rappresentarlo.

L’ammissione all’Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è illimitata; il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di eventuali dinieghi.

L’adesione all’Associazione comporta, per l'associato, il diritto a partecipare effettivamente a tutte le attività associative e, per i maggiorenni, il diritto di voto nell’Assemblea, nonché a partecipare alle cariche elettive.

Sono aderenti all'Associazione:

  • i soci fondatori, coloro che risultano iscritti nell’atto costitutivo della Associazione;
  • i soci ordinari, coloro che aderiscono ad essa nel corso della sua esistenza, dopo aver fattivamente contribuito al conseguimento degli scopi sociali,  in modo assiduo, nel ruolo di donatore o di volontario. Appartengono a questa categoria anche le figure giuridiche per le quali la domanda di adesione viene accettata perché considerate in grado di contribuire fattivamente alla realizzazione degli scopi sociali;
  • i soci benemeriti, cui non è attribuito diritto di voto, sono nominati dal Consiglio Direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati che, in funzione del costante impegno profuso a favore dell'Associazione o di loro personali titoli e meriti, hanno contribuito a dar lustro all'immagine della stessa;
  • i soci sostenitori, cui non è attribuito diritto di voto, sono nominati dal Consiglio Direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati che effettuano versamenti al fondo di dotazione, ritenuti di particolare rilevanza od, operando concretamente e fattivamente, hanno contribuito alla realizzazione dei suoi progetti;
  • i soci onorari, cui non è attribuito diritto di voto, sono nominati dal Consiglio Direttivo, tra le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati che, per prestigiosa attività culturale, scientifica, o di testimonianza si siano rese benemerite nella realizzazione dei fini dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione, in qualità di socio, è illimitata e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare, a mezzo di raccomanda R.R., la sua volontà di recedere da essa.

L’esclusione di un socio è deliberata, dal Consiglio Direttivo, in caso di morosità o per altri gravi motivi quali l’inosservanza delle norme statutarie e regolamentari od atteggiamento od azioni che creino nocumento all’immagine dell’Associazione.

L'esclusione è comunicata al socio a mezzo di raccomandata R.R. ed ha effetto dal giorno del ricevimento della lettera che deve contenere le motivazioni per le quali la stessa sia stata deliberata.

Il socio escluso può appellarsi al Collegio dei Probiviri, se presente, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di recesso, di esclusione o morte degli associati, le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili o ripetibili.

Rientrano, inoltre, nella compagine associativa, pur non essendo soci:

    • i donatori;
    • i volontari.

Art. 8 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo, che tra i suoi componenti annovera: Presidente; Vicepresidente;  Segretario Generale; Tesoriere, se deliberato dell’Assemblea dei Soci;
  • il Comitato Consultivo;
  • il Comitato Contabile per il controllo delle contabilità delle sedi periferiche.

L’Assemblea dei Soci può deliberare, su propria iniziativa o nel rispetto delle disposizione di legge vigenti in materia, la costituzione dei seguenti Organi:

  • Comitato Esecutivo;
  • Collegio dei Probiviri;
  • Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
  • Commissioni;
  • Conferenza dei Presidenti Regionali.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione, dei soci, all'elettorato attivo e passivo.

Gli eletti a ricoprire le cariche associative rimangono in carica per quattro anni e sono tenuti a presenziare a tutte le riunioni degli Organi nei quali sono stati eletti; in caso di tre assenze ingiustificate, decadono automaticamente dalla loro carica.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa; essa può essere convocata sia in seduta ordinaria che straordinaria. L’Assemblea potrà essere intrattenuta in videoconferenza secondo il regolamento che verrà approvato.

L'Assemblea ordinaria, è convocata per:

  • deliberare gli indirizzi generali e sulla programmazione delle attività dell'Associazione;
  • approvare i regolamenti che, in armonia con i principi di questo Statuto, devono disciplinarne gli aspetti relativi all'organizzazione ed alla sua gestione e le loro, eventuali, modifiche;
  • approvare il bilancio preventivo, entro il mese di dicembre dell’anno che precede quello oggetto del preventivo;
  • approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello oggetto del rendiconto;
  • eleggere i sostituti dei consiglieri cessati;

L’Assemblea straordinaria, è convocata per:

  • deliberare sulle modifiche dello statuto;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e, qualora se ne ravvisi la necessità, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico dei Conti;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e, in conformità alle norme vigenti, sulla devoluzione del suo patrimonio, conseguente alla sua liquidazione.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta, motivata, da almeno un quinto degli iscritti o di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o dal Presidente del Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante comunicazione, con lettera o qualsiasi altro mezzo telematico consentito dalla legge, indirizzata a tutti gli associati, indicante data, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione; tale comunicazione deve essere inviata ed affissa presso le sedi dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nel documento di convocazione deve essere indicata anche la data di un'eventuale seconda convocazione; questa potrà essere indetta solo in data successiva rispetto alla prima.

L’Assemblea in seduta ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se è presente almeno la metà dei soci; le delibere sono approvate, se votate, dalla maggioranza dei soci presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e le delibere sono valide, se votate, dalla maggioranza degli intervenuti.

L’Assemblea in seduta straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. Le delibere, ad eccezione di quella dello scioglimento dell’Associazione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto; tenuto conto che l’Associazione vanta sezioni territoriali diffuse su tutto il territorio nazionale, questo diritto può essere esercitato anche mediante delega purché la designazione del delegato venga effettuata compilando l’apposito modulo, personalizzato, presente in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio non può presentare più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di iscrizione e, quindi, di età.

Le delibere assunte nelle riunioni dell'Assemblea sono trascritte in un verbale, redatto dal Segretario, che può essere sempre consultato dai soci.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletto, a maggioranza semplice, dall’Assemblea dei soci.

I Consiglieri, che devono essere iscritti all'Associazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un consigliere assumono le sue deleghe, sino alla prima assemblea ordinaria, i restanti componenti del consiglio.

Il consigliere neoeletto resta in carica sino alla scadenza del mandato dell’intero consiglio. Se per qualsiasi motivo viene meno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo decade. In tal caso deve essere convocata senza indugio l’Assemblea dei soci che eleggerà un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

  • gestisce e amministra l'Associazione compiendo ogni atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, in conformità agli indirizzi delineati dall’Assemblea dei soci;
  • elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale e, nel caso sia previsto, il Tesoriere;
  • provvede all'ammissione e all'esclusione dei soci;
  • predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • predispone regolamenti attuativi necessari al corretto svolgimento dell’attività associativa.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire, tramite il Presidente, ad uno o più consiglieri, oppure, anche ad elementi esterni all’Associazione, il potere di compiere dati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta con avviso spedito, almeno otto giorni prima della riunione, a tutti i componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei Conti, se questo organo è stato costituito. Tale avviso deve contenere, oltre all’ordine del giorno, data, ora e luogo di riunione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed almeno un rappresentante dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano, di iscrizione e quindi di età, presente alla riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e vi partecipi, con ruolo consultivo, almeno uno dei revisori dei conti; validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammesse deleghe.

Oltre ai rimborsi delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, i Consiglieri possono percepire emolumenti entro i limiti di cui all'art. 10 comma 6 lettera c) del Dec. Lgs. 460/97.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di verificare la corrispondenza degli Statuti Regionali alle linee guida promulgate dalla Conferenza dei Presidenti Regionali, e nel caso di accertata non conformità deve inviare alla sede Regionale interessata le osservazioni affinché questa provveda alla eliminazione e/o modifica delle disposizioni non conformi ed al successivo rinvio al Consiglio Direttivo per il nuovo vaglio di conformità.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione può essere eletto per non più di due mandati consecutivi a maggioranza dei voti, tra i componenti del Consiglio Direttivo, salvo che non sia stato già designato, per acclamazione, dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione e, quale depositario della firma sociale, compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa.

In caso di urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione non deliberati in precedenza ma, in tal caso, deve convocare, in tempi brevi, il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Può delegare, in esecuzione di specifiche delibere adottate dal Consiglio Direttivo, la firma di dati atti o categorie di atti ad altri consiglieri o persone esterne all’Associazione.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori e ne sottoscrive i verbali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e quelle del Consiglio Direttivo.

Per particolari meriti verso l'Associazione il Consiglio Direttivo può insignire un associato, od anche un elemento estraneo all'Associazione, del titolo di Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario resta in carica per quattro anni e partecipa di diritto alle riunioni assembleari ed a quelle del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art. 12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti per non più di due mandati consecutivi, a maggioranza dei voti; sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce di per sé, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, eletto a maggioranza dei voti all’interno del Consiglio Direttivo, organizza le riunioni dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; è responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente; è responsabile della tenuta di tutti i libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.

Per l’esercizio delle sue funzioni può avvalersi anche dell’opera di consulenti esterni e può organizzare un ufficio amministrativo.

Nel coadiuvare l'attività del Presidente, risponde della corretta e tempestiva attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, sovrintendendo e coordinando l’intera attività associativa.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere – quando eletto, a maggioranza dei voti tra i membri del Consiglio Direttivo, per volontà dell’Assemblea dei Soci – cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile. Se la contabilità è tenuta da un subordinato, controlla la tenuta dei libri contabili ed effettua le necessarie verifiche.

Per i compiti connessi all'ordinaria attività di tesoreria, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferirgli la firma sociale.

La carica di Tesoriere, se non è stato eletto, è ricoperta, ad interim, dal Segretario Generale.

Art. 15 - Il Comitato Consultivo

Compito del Comitato Consultivo è quello di sostenere, con il proprio contributo di idee, il Comitato Direttivo nelle scelte tecnico-scientifiche e sugli interventi che devono essere posti in essere; per questo motivo esso non è un organo elettivo.

I suoi componenti sono designati dal Consiglio Direttivo, anche tra elementi esterni all’Associazione, che vantino particolari meriti nel campo scientifico o del volontariato.

Tutti i componenti del Comitato Consultivo aderenti all’Associazione restano in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Questo organo è presieduto da un membro del Consiglio Direttivo, che si fa suo portavoce nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato Consultivo si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per questo organo.

Art. 16 - Il Comitato Contabile

Compito del Comitato Contabile è quello di controllare la contabilità delle sedi periferiche.

I suoi componenti, con un minimo di 3 a un massimo di 5, sono designati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Il Comitato Contabile si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per questo organo.

Art. 17 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se voluto dall’Assemblea sei Soci, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo, che si riunisce senza formalità, esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo con l’unico obbligo di predisporre e presentare periodicamente una relazione informativa al Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Collegio dei probiviri

Se ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina il Collegio dei probiviri composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti anche tra elementi esterni all’Associazione.

Questo organo, i cui membri sono rieleggibili, nomina al suo interno il Presidente e rimane in carica quattro anni.

Il Collegio dei probiviri svolge le seguenti funzioni:

  • dirime ogni controversia che possa sorgere all’interno dell’Associazione, compresi i ricorsi contro l’esclusione dei soci;
  • dietro richiesta del Consiglio Direttivo, suggerisce interpretazioni dello statuto e dei regolamenti.

Art. 19 – Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea dei Soci può eleggere, su propria iniziativa od in osservanza delle vigenti leggi sugli enti non profit, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Se non richiesto espressamente dalle norme vigenti, le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere assegnate anche ad un Revisore Unico dei Conti.

I revisori, la cui funzione è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell’Associazione, sono eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea; i revisori effettivi devono essere professionisti, anche esterni all’Associazione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, che elegge al suo interno un presidente, svolge le seguenti attività:

  1. controlla l'andamento della gestione patrimoniale economica e finanziaria dell'Associazione;
  2. accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile;
  3. accerta, altresì, che le scritture contabili siano tenute secondo le norme prescritte;
  4. esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. A tal proposito, redige una propria relazione accompagnatoria da allegare al bilancio consuntivo;
  5. compie ispezioni periodiche almeno ogni tre mesi sulle scritture contabili e su tutti gli atti amministrativi e gestori che ritiene opportuno; di queste, redige, in proprio, apposito verbale.
  6. esprimere suggerimenti e raccomandazioni volti a garantire il buon funzionamento amministrativo e contabile, nonché l’uniformità dell’operato in tale contesto da parte delle strutture territoriali.

Almeno uno dei suoi membri deve partecipare, con il solo diritto di parola, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Commissioni

Il Consiglio Direttivo, per il migliore conseguimento degli scopi sociali potrà costituire, anche per tempi limitati, commissioni di studio e ricerca, comitati scientifici, organizzativi e d'onore che si dedichino allo studio dei diversi campi di interesse e delle diverse attività da intraprendere, secondo le indicazioni pervenute dall’Assemblea dei Soci. Oltre a tutti gli associati, possono fare parte di tali Organi, su nomina del Consiglio Direttivo, anche elementi esterni all’Associazione.

Art. 21 - Conferenza Presidenti Regionali

E’ istituita la Conferenza dei Presidenti delle sedi regionali. Di essa fanno parte i Presidenti regionali, come da art. 8, i quali possono farsi rappresentare come previsto dal regolamento della Conferenza.

Scopo delle Conferenza è

  • armonizzare gli interventi da effettuare e le decisioni da assumere da parte dei vari Presidenti Regionali,
  • operare affinché accordi e decisioni siano presi a livello nazionale con organi e Enti dello Stato, vengano attuati in modo quanto più uniforme nelle varie regioni,
  • svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale portando a loro conoscenza, problematiche che possono avere riflesso a carattere nazionale.

Le norme per il funzionamento della Conferenza dei Presidenti Regionali vengono definite da apposito regolamento redatto dalla Conferenza stessa. Il Consiglio Direttivo esamina il suddetto regolamento per accertare la conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Il Presidente Nazionale partecipa alle riunioni della Conferenza, in caso di impedimento il Presidente Nazionale può delegare un componente del Consiglio Direttivo, a rappresentarlo.

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Art. 22 – Esercizio sociale – Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Entrambi i documenti devono essere inviati al Collegio dei revisori (o al Revisore unico). Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla  lettura, almeno 15 (quindici) giorni dalla data in cui è convocata l'assemblea per la loro approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 23 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 L. 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione, ai sensi delle vigenti leggi, occorre il voto favorevole della metà dei Soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia inerente l’esecuzione o l’interpretazione del presente Statuto sarà rimessa, dopo un tentativo di conciliazione affidato al Collegio dei Probiviri, al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti tra persone esterne con comprovata professionalità. In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

Art. 26 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto in questo Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti, contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ed altri enti senza finalità di lucro, se ed in quanto applicabili.

 

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